Coadiuvanti
Ai sensi del DPR n. 290 del 2001 si intendono:- i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l’azione di agrofarmaci;- i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l’azione di protezione delle piante e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.I coadiuvanti degli agrofarmaci possono essere contenuti all’interno dei preparati commerciali e quindi essere autorizzati insieme alla sostanza attiva, oppure essere autorizzati come prodotti a se stanti.
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